1. All'articolo 28 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, il
b) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il presidente dell'autorità portuale, previa delibera del comitato portuale, può ridurre o aumentare le aliquote delle tasse e dei diritti di cui al comma 4 per variarne il gettito prevedibile nei limiti di un quinto del gettito ottenuto nell'esercizio precedente».