Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. All'articolo 28 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, il

 

Pag. 23

gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e il gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della citata legge n. 82 del 1963, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, affluiscono al bilancio delle autorità medesime»;

          b) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

          c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

      «8. Il presidente dell'autorità portuale, previa delibera del comitato portuale, può ridurre o aumentare le aliquote delle tasse e dei diritti di cui al comma 4 per variarne il gettito prevedibile nei limiti di un quinto del gettito ottenuto nell'esercizio precedente».